curatore
speciale ex art. 356, usufrutto legale e diritto di intervento e voto in
assemblea
Not.
Enrica Di Petrillo, 24.01.2002, espone:
Una socia di Srl intende donare le proprie quote ai nipoti minori, ma vuole evitare che la nuora, in quanto genitrice-legale rappresentante dei donatari, possa turbare il buon andamento degli affari sociali finora preservati da "contaminazioni esterne", in quanto la compagine sociale è composta esclusivamente da fratelli uniti ed affezionati.
Ho subito pensato al
curatore speciale dei beni donati ex art. 356, c.c., da nominarsi in persona di
uno solo dei genitori del minore donatario, ovviamente il padre, figlio della donante.
La nuora è d'accordo e interverrà
nell'atto - unitamente al coniuge - per accettare la donazione in rappresentanza
del figlio minore e previa autorizzazione.
Nel ricorso al Tribunale in
funzione di Giudice tutelare chiederò che i genitori-legali rappresentanti del
minore
siano autorizzati ad accettare la donazione con la quale il donante intende
nominare curatore speciale uno soltanto dei
genitori ed inoltre, ai sensi dell'art. 356, c. 2, c.c., intende esonerarlo dal
richiedere le autorizzazioni per il
compimento degli atti di straordinaria amministrazione relativi ai beni donati.
Il mio triplice quesito:
1.1 Ritengo che se può essere legittimamente nominato curatore speciale
un estraneo e dunque entrambi i genitori
possono essere privati dell'amministrazione e della rappresentanza
relativamente ai beni donati, a fortiori può essere nominato curatore uno
soltanto dei genitori, escludendosi dall'amministrazione e rappresentanza un
solo genitore.
Nulla, però, ho trovato a sostegno della mia predetta teoria: ergo vi chiedo se
avete qualche riferimento specifico relativo all'ipotesi del genitore-curatore speciale
ex art. 356, c.c., e se condividete la
mia tesi.
1.2 Vorrei inoltre che la donante, ai sensi dell'art. 356, c. 2, c.c.,
esonerase il curatore speciale dal chiedere le autorizzazioni per il compimento
degli atti di straordinaria amministrazione relativi ai beni donati, per non appesantire
le vicende
assembleari con le predette autorizzazioni.
Ma, in presenza di espressa clausola nella donazione, che ai sensi dell'art
356, c. 2, c.c., esoneri il curatore speciale
dal richiedere le autorizzazioni per il compimento degli atti di straordinaria
amministrazione, il predetto curatore
speciale - amministratore della quota di Srl oggetto della donazione -
potrà esercitare tutti i diritti connessi alla partecipazione sociale (compreso
l'intervento in assemblea straordinaria che in ipotesi deliberi lo scioglimento
o la trasformazione o la fusione o il trasferimento della sede sociale
all'estero) senza richiedere alcuna autorizzazione?
1.3 - Ritenete che possa configurarsi nella articolata fattispecie de qua un
qualche conflitto d'interessi? (per esempio, scaturente dalla nomina di un solo
genitore quale curatore speciale?)
Dovrei in tal caso, ove il Giudice adito rilevasse un conflitto d'interessi,
chiedere la nomina di un curatore speciale ex art. 320, u.c., c.c., che accetti
la donazione.
Stipulerei quindi un atto di donazione nel quale:
accetta la donazione un curatore speciale ex art.
320, u.c., c.c., viene nominato curatore speciale uno dei genitori del minore
donatario ex art. 365, c. 1, c.c.
Vi prego di aiutarmi. Ve ne sarò grata e riconoscente per un bel po'.
Not.
Adriano Pischetola, risponde:
Sul punto 1.2 nutro qualche perplessità; i genitori infatti ed entrambi nel
nostro caso, continuano ad avere l'usufrutto legale anche sui beni donati e
quindi ai medesimi compete il diritto di partecipare alle assemblee e di
esprimere il voto (ex art. 2352 c.c.), tra l'altro 'iure proprio', ma dovranno
comunque partecipare entrambi, a mio avviso; pertanto nessun vantaggio (almeno
sostanziale) ci sarebbe ai fini di uno snellimento delle operazioni societarie.
Not.
Maria Alessandra Panbianco, interviene:
Il problema segnalato dal
Collega Pischetola in relazione all'usufrutto legale e al diritto di intervento
e voto in assemblea, potrebbe essere risolto alla radice (trattandosi di donazione e,
quindi, non essendoci beni spettanti a titolo di legittima), condizionando
espressamente la donazione stessa al fatto che la nuora non abbia l'usufrutto
legale ex art. 324, n. 3, c.c., sempre che non si ritenga che la nomina di un
curatore speciale ex art. 356, c.c., sottragga ai genitori anche le facoltà spettanti loro quali
usufruttuari legali dei beni donati al figlio.
Che la situazione giuridica facente capo ai genitori quali titolari dell'usufrutto legale sui beni dei figli minori, rispetto a quella del curatore speciale ex art. 356 sui beni donati (o lasciati per testamento), non sia esattamente la stessa, mi pare lo riconosca il Mengoni, laddove (se non ricordo male) esclude che la nomina di un curatore speciale per i beni costituenti la legittima possa configurare un peso ex art. 549, c.c. (e quindi, sempre se la memoria non mi fa difetto, ammette la nomina di un curatore speciale anche per i beni costituenti la legittima), mentre riconduce l'inefficacia della condizione di cui all'art. 324, n. 3, c.c., al divieto di cui all'art. 549, c.c.
Insomma, questo per dire che
la condizione di cui all'art. 324, n. 3 (la nuora non abbia l'usufrutto legale sui
beni donati al nipote, suo figlio) mi pare possa avere una sua portata pratica,
laddove si ritenga che il diritto di voto in assemblea spettante al minore
possa essere esercitato dai suoi genitori quali usufruttuari legali (tesi
minoritaria e messa comunque in dubbio da piu' di un esperto della volontaria
giurisdizione, al di la' dei rapporti tra usufrutto legale e curatela ex art.
356. c.c.), con cio' superando i rischi ben messi in evidenza daì Pischetola.